Il disegno di Legge di Bilancio 2020 ha previsto la proroga del credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0. Visto l’impatto che tale agevolazione può avere nel sistema industriale, soprattutto per settori a più alta “intensità tecnologica”, cerchiamo di capire meglio come funziona: le condizioni di accesso al beneficio, le attività e le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito d’imposta.
La disciplina del credito d’imposta formazione 4.0
Il credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 è stato introdotto nell’ambito del Piano nazionale Impresa 4.0 e consiste in un’agevolazione rivolta a tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.
Le spese ammissibili
Il Decreto Ministeriale 4 maggio 2018 individua le spese ammissibili al beneficio, ovverosia l’importo che costituisce la base di calcolo del credito d’imposta. Assumono rilievo le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Il costo aziendale deve essere inteso come: “la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede”. È espressamente stabilito che sono ammissibili anche le spese sostenute per il personale dipendente impiegato in tali attività in veste di docente o tutor; anche in questo caso, infatti, l’impresa sostiene un costo pari al “mancato reddito” del dipendente distolto dalle ordinarie attività produttive per essere occupato nelle attività di formazione interna.
Le attività ammissibili
Le attività di formazione rilevanti per la misura in esame sono quelle finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale. Il D.M. 4 maggio 2018 ha previsto un elenco, non esaustivo, delle attività ammissibili al credito d’imposta, rivolte alla formazione del personale dipendente dell’impresa, concernenti le seguenti tecnologie:
• Big data e analisi dei dati,
• Cloud e fog computing,
• cyber security,
• simulazione e sistemi cyber-fisici,
• prototipazione rapida,
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata,
• robotica avanzata e collaborativa,
• interfaccia uomo macchina,
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale),
• internet delle cose e delle macchine,
• integrazione digitale dei processi aziendali.
Tali attività risultano ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
La misura del credito e le modalità di fruizione
A partire dalle spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (cioè dall’anno d’imposta 2019, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare), la percentuale del vantaggio fiscale è prevista in misura differente a seconda delle dimensioni dell’impresa che ne fruisce. In particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione, è concesso nella misura del 40 per cento per le medie imprese e ridotta al 30 per cento per le grandi imprese. Il massimale annuale è previsto nel limite di euro 300.000 per le piccole e medie imprese, mentre scende ad euro 200.000 per le grandi imprese. La norma prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con esclusione pertanto di ogni possibilità di richiesta di rimborso.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione descritti. Ciò significa che la fruizione del credito d’imposta attraverso il suo utilizzo in compensazione può avvenire dal periodo d’imposta successivo a quello agevolabile ma non prima dell’ottenimento da parte dell’impresa della certificazione della documentazione contabile.
Dichiarazione e obblighi documentali
AI fini dell’ammissibilità al credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0, è introdotto l’obbligo di certificazione dei costi da parte del soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale soggetto dovrà verificare l’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e la corrispondenza delle stesse alla contabilità predisposta dall’impresa. Si segnala che detto adempimento non può ritenersi soddisfatto nell’ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio d’esercizio. Per le società non tenute al controllo legale dei conti, l’espletamento di tale obbligo di certificazione dovrà essere adempiuto attraverso specifico incarico conferito ad un revisore legale o ad una società di revisione. Solo per queste ultime imprese, è previsto che le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione contabile siano riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore ad Euro 5.000 e fermo restando il massimale annuale sopra riportato. Oltre all’obbligo concernente l’apposita certificazione della documentazione contabile, le imprese beneficiarie sono tenute a predisporre e conservare ulteriori prove documentali, tra i quali una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, ai fini dei successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e idonee a dimostrare il rispetto dei limiti e delle condizioni necessari al fine di poter fruire del credito d’imposta. Si segnala infine l’obbligo di esposizione in Dichiarazione dei redditi del credito d’imposta Formazione 4.0 che deve essere riportato nel quadro RU, dedicato ai crediti d’imposta concessi alle imprese, e nel prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS della Dichiarazione dei redditi.